Niente debito fuori bilancio se manca il contratto in forma scritta

Non è applicabile l’art. 194 del TUEL in materia di riconoscimento di un debito fuori bilancio in assenza di contratto redatto in forma scritta, neanche qualora si sia verificato un evidente arricchimento dell’Ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. per il Trentino Alto Adige nel parere n. 35 del 25 luglio 2018. E ciò in quanto i contratti con la P.A. richiedono necessariamente la forma scritta.

In argomento, già in precedenza si era espressa negativamente la Corte di cassazione, sez. I, affermando che “il riconoscimento di un debito fuori bilancio … non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam” (sent. n. 3844/2017).

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