In materia di agevolazioni fiscali prima casa, come disciplinate dall’art. 1, nota II bis della tariffa parte I allegata al Tur (Dpr n. 131/1986), se l’interessato rivende l’immobile nel quinquennio ed acquista, entro un anno, la nuda proprietà di un altro immobile, decade dalle suddette agevolazioni: è quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sent. 28 giugno 2018, n. 1748.
Infatti, il riacquisto agevolato di altro immobile a seguito della rivendita nel quinquennio della prima casa già comprata con i benefici fiscali può avvenire solo se tale immobile viene destinato ad abitazione principale: circostanza che, evidentemente, non si configura nel caso di nuda proprietà.