Più operazioni possono essere riepilogate in un’unica fattura differita

Segnaliamo la risposta ad interpello n. 437 del 28 ottobre 2019 dell’Agenzia delle Entrate, contenente alcuni chiarimenti in materia di data della fattura elettronica differita.
L’argomento, di notevole importanza pratica, non è nuovo; ed infatti, al riguardo, la circolare dell’Agenzia n. 14/E del 2019 aveva già affermato che: «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con d.P.R. n. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto», è possibile emettere un’unica fattura (c.d. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione.
Pertanto, è possibile emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepilogano le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le medesime possono essere inviate allo Sdl entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

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