Come è noto, l’ar.t 101, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede il soccorso istruttorio nel caso della “mancata presentazione della garanzia provvisoria”, a condizione che la stessa sia stata rilasciata in data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
Conseguentemente, secondo il TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 20 ottobre 2026, n. 16521, deve ritenersi operante il soccorso anche per i documenti (quali, ad esempio, i certificati della serie UNI CEI ISO 9000) posti a corredo di una polizza fideiussoria, in quanto idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle riduzioni di importo della garanzia.
I giudici romani hanno ricordato che, come rilevato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, “l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241 del 1990), ad un fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa […]” (sez. V, sent. 2 aprile 2025, n. 2789).




