Pur considerando la discrezionalità riconosciuta dai principi contabili all’Ente locale nell’individuare la tipologia e il livello delle entrate da considerare, tale discrezionalità, oltre ad incontrare il limite nelle specifiche previsioni contabili di calcolo, deve essere supportata da idonea motivazione circa le poste escluse, da esporsi all’interno della nota integrativa al bilancio di previsione ex art.11, c.5, lett. a), d.lgs. 118/2011: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 352/2026/PRSP, depositata il 16 ottobre 2026.
Ed infatti, il Comune, nel motivare l’esclusione, può fare riferimento alla natura dell’entrata (presupposto principe), al relativo importo (potendo, in alcuni casi, non essere quantitativamente significative) e, soprattutto, all’andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni.
In particolare, tra i crediti per i quali non è necessario l’accantonamento vengono espressamente enumerati quelli nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che possono essere accertate per cassa (p.3.3, all. 4/2 d.lgs.118/2011; cfr, altresì, es. 5).




