Scioglimento anticipato del Consiglio Comunale: chi firma la relazione di fine mandato?

L’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

In quest’ultima ipotesi, la relazione di fine mandato deve essere firmata dal Sindaco e non dal Commissario Straordinario dell’ente: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 168/2026/VSG, depositata il 2 settembre 2026.

In tal senso si era già espressa in passato la Sezione delle Autonomie (delib. n. 15/SEZAUT/2015/QMIG), secondo cui “la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare; in assenza di un’espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all’ente locale portare ad attuazione”.

 

 

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!