Si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. al diritto della Provincia di ottenere il riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) da parte del Comune: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, nella sent. n. 222/2026, depositata il 3 settembre 2026, ritenendo non applicabile il diverso termine quinquennale che, invece, opera nel rapporto fra contribuente e Comune.
Il diritto della Provincia trova la propria fonte in un obbligo di fonte legale di trasferimento delle somme incassate, previsto dall’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 504/1992.
Il Comune, in sostanza, per espressa previsione normativa, provvede alla liquidazione e riscossione del TEFA per conto della Provincia e, una volta acquisiti i relativi importi, assume l’obbligo di riversarli all’ente provinciale, trattenendo esclusivamente il compenso previsto dalla legge. L’obbligazione ha dunque natura patrimoniale e trova fondamento nel rapporto contabile intercorrente tra i due enti locali, con la conseguenza che il termine prescrizionale applicabile non può che essere quello ordinario decennale, il cui dies a quo deve individuarsi nel momento in cui il Comune, avendo riscosso il tributo, è tenuto al relativo riversamento alla Provincia, ossia dal momento in cui il credito provinciale diviene esigibile.





