L’appalto integrato, disciplinato dall’art. 44 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36\2023), ha per oggetto sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori (che non devono essere di manutenzione ordinaria) sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Il Codice del 2023 ha superato il divieto generalizzato di appalto integrato previsto dal previgente Codice del 2016 (d.lgs. n. 50/2016), salvo che si tratti di manutenzione ordinaria, in cui esso è ancora vietato), ma -rispetto al precedente impianto normativo- ha, assai significativamente, mantenuto la previsione di uno specifico onere motivazionale nella determina a contrarre, da attuare “con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.”
Conseguentemente, come ricordato dal TAR Lazio, Roma, sez. II ter, nella sent. 20 luglio 2026, n. 13271, è illegittima la determina a contrarre che, nel prevedere l’appalto integrato, è carente sotto il suddetto profilo motivazionale.





