L’eventuale difetto di motivazione del requisito dell’urgenza di una delibera del Consiglio Comunale o della Giunta non determina l’illegittimità dell’intero provvedimento ma solo il differimento dei suoi effetti giuridici a far data dal termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione: è quanto ribadito dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 5 febbraio 2026, n. 143.
Si tratta della conferma di un noto orientamento, espresso in passato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 18 dicembre 2015, n. 5745, secondo cui “…l’eventuale insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ex art. 134, comma 4, t.u.e.l. non attiene alla legittimità della delibera medesima ma alla sua efficacia (in questo senso: Sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 1070), la quale si produce in ogni caso, con effetto retroattivo, a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione”: (in termini, cfr. TAR Veneto, sez. I, sent. 30 novembre 2023, n. 1779; TAR Piemonte, sez. II, sent. 11 aprile 2023, n. 320; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 20 marzo 2023, n. 700 e sent. 4 gennaio 2022, n. 12).





