Se il concorrente provvede a caricare l’offerta in prossimità dell’orario di scadenza, accetta il rischio di non riuscire a concludere in tempo utile l’upload e non può dolersi dello sforamento temporale che determina l’esclusione dalla gara: è quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 2 febbraio 2026, n. 111.
Nel caso specifico, il concorrente, a fronte di una scadenza fissata alle ore 12, iniziava il caricamento del primo dei quattro allegati richiesti soltanto alle 11:58:44, completando l’invio alle 12:04:08, ossia oltre il termine previsto.
Secondo i giudici, il fatto che lo sforamento sia stato di modeste proporzioni non consentiva la rimessione in termini, trattandosi di un rimedio incompatibile con la precisione delle registrazioni sulla piattaforma telematica; l’utilizzo della piattaforma telematica, in realtà, costringe i concorrenti a programmare attentamente gli intervalli di caricamento dei documenti, in modo da conservare un tempo residuo sufficiente per concludere l’invio dell’offerta.
Un difetto di programmazione equivale all’accettazione del rischio di esclusione e non può essere superato chiedendo la restituzione dei minuti o dei secondi persi nell’attesa che l’applicazione completasse le operazioni di caricamento anteriori, essendo a loro volta i tempi di caricamento, nell’ordine di grandezza dato dal normale funzionamento della tecnologia, una parte ineliminabile del rischio proprio dei concorrenti.





