L’analisi della gestione dei residui attivi e passivi è finalizzata non solo a valutare la permanente esigibilità delle posizioni di credito e di debito ma anche la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria cd. potenziata: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 10/2026/PRSE, depositata il 2 febbraio 2026.
Il legislatore, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’ente, ha stabilito che, al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento; considerata la finalità della norma (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale.
Pertanto, è necessario che l’Ente provveda a verificare compiutamente le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell’esigibilità dei crediti accertati, dell’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio e, conseguentemente, provveda al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e, in termini, sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 10/2024/PRSE).





