L’importanza della corretta determinazione del FCDE e del fondo rischi contenzioso

La corretta determinazione dell’accantonamento a titolo di FCDE in sede di rendiconto, da effettuarsi in conformità ai principi contabili, è funzionale a soddisfare l’esigenza di garanzia sostanziale degli equilibri di bilancio, statici e dinamici, tutelando l’ente dal rischio di finanziare spese certe con entrate incerte: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 35/2026/PRSE, depositata il 2 febbraio 2026 (in termini, cfr. Sez. Aut., delib. n. 4/2015/INPR e n. 14/2017/INPR; Corte Cost., sent. n. 250/2013).

In tale prospettiva, i giudici hanno altresì rilevato che, sebbene i principi contabili individuino espressamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi non soggetti all’obbligo di svalutazione (§ 3.3 dell’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), non è escluso che l’ente, discrezionalmente e in via prudenziale, possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge (Corte conti, sez. contr. Campania, del. n. 251/2017/PAR).

La Corte si è soffermata anche sull’importanza – nel sistema dell’armonizzazione contabile – della corretta quantificazione del fondo rischi contenzioso, misura di carattere prudenziale, la cui costituzione risulta doverosa – in presenza dei relativi presupposti – in forza di quanto previsto l’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (cfr. punto 5.2. lettera h). Trattasi, infatti, di misura volta a consentire all’ente gravato dal contenzioso di premunirsi di una provvista adeguata a mitigare l’impatto sul bilancio delle eventuali sentenze di condanna (cfr. sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 9/2024/PRSE).

Come da tempo evidenziato dalla Sezione delle Autonomie (cfr., deliberazione n. 14/2017/INPR), ai fini della corretta quantificazione del Fondo contenzioso, “risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. (…)”; detta ricognizione, al fine di assolvere la funzione prudenziale sottesa all’accantonamento in esame, deve altresì avvenire in modo tempestivo.

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