Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 10/2026/PRSE, depositata il 2 febbraio 2026, a seguito della sent. n. 80/2021 della Corte Costituzionale, il legislatore, con l’art. 52, comma 1-ter, D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis, conv. in legge n. 106/2021), ha stabilito che, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali devono iscrivere “nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa” (Rimborso prestiti) riducendo, soltanto “in sede di rendiconto”, l’accantonamento al FAL “per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse diparte corrente”.
La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del FAL”, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, L. n. 145/2018, cioè in deroga ai limiti ordinari di utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo complessivo.
Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, va data “evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso”.
Pertanto, a partire dal bilancio di previsione dell’esercizio 2022, la quota capitale di rimborso dell’anticipazione straordinaria di liquidità deve essere iscritta in bilancio e finanziata con risorse di competenza, con puntuale indicazione della fonte di copertura di tali rate. L’avanzo relativo all’utilizzo del FAL (che non potrà più finanziare la spesa relativa alla quota annuale di rimborso, come invece prevedeva il previgente art.39-ter, comma 2, D.L. n. 162/2019) potrà essere iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo e potrà concorrere alla determinazione dell’equilibrio di parte corrente, senza alcun vincolo di destinazione.
La Commissione ARCONET, con la FAQ 17 novembre 2021, n. 47, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle corrette modalità di contabilizzazione dell’anticipazione straordinaria di liquidità previste dall’art. 52, comma 1-ter, D.L. n. 73/2021, precisando che tale intervento legislativo ha quindi sortito il seguente ordine di conseguenze:
1) a decorrere dall’esercizio 2021, l’importo del FAL non può più essere iscritto nel bilancio di previsione, ma è movimentabile soltanto “in sede di rendiconto”;
2) tra le spese del Titolo IV del bilancio di previsione va iscritta soltanto la rata annuale di rimborso dell’anticipazione straordinaria di liquidità;
3) la rata annuale deve essere finanziata con risorse correnti provenienti dall’esercizio di competenza (o con avanzo disponibile, se esistente) (art. 52, comma 1-ter, cit.), e di ciò va data compiuta evidenza nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione allegate, rispettivamente, al bilancio di previsione ed al rendiconto;
4) nell’all. a) del rendiconto del medesimo esercizio l’importo accantonato nel FAL viene ridotto di un ammontare pari alla rata annuale rimborsata;
5) nell’all. a/1 del rendiconto del medesimo esercizio va iscritto, in un apposito e specifico fondo, denominato “Utilizzo FAL”, un ulteriore e distinto accantonamento di risorse per un importo pari alla “quota del FAL liberata” (ossia alla rata annuale rimborsata nel corso dell’esercizio rendicontato);
6) nella colonna d) (“Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”) dell’all. a/1 del rendiconto sono registrati sia “la riduzione del FAL” (nell’apposita voce), sia “l’accantonamento della quota liberata” (tra gli “altri accantonamenti”);
7) il medesimo importo della “quota liberata”, accantonata nel rendiconto dell’esercizio precedente, può essere applicato, in entrata (anche dagli enti in disavanzo) nella prima annualità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo (cfr. anche sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 43/2025/PRSE).





