La verifica sui residui deve essere di natura sostanziale e non meramente formale

L’art. 228, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) dispone che “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Da ciò deriva, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 219/2025/PRSE, depositata il 9 dicembre 2025, che il riaccertamento ordinario dei residui costituisce

un’operazione che deve essere circondata da particolari cautele, il cui criterio-guida deve rinvenirsi nella necessità di conservare tra i residui attivi o passivi le posizioni costituenti crediti o debiti civilistici per l’ente locale, eliminando i residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale; l’Ente, cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei debiti esistenti, ma deve accertare l’effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento.

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