Nel caso dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 194 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), ossia nel caso di debiti oggetto di sentenze esecutive, sussiste l’obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella delib. n. 89/2021/PRSP, depositata lo scorso 30 giugno, confermando un pacifico orientamento (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 122/PRSP/2016).
Identica tempestività è richiesta, secondo i giudici, nel caso di pignoramenti.
La Corte ha anche ricordato che, nella fattispecie di cui alla lett. a) del citato comma 1 dell’art. 194, la delibera consiliare “svolge una duplice funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per l’altro, garantista, ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità amministrativo-contabile” (in tal senso, cfr. anche Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 180/PRSP/2014).