Nuove linee guida whistleblowing: condizioni per tutela del segnalante e riservatezza del segnalato

Proseguendo nell’esame delle nuove linee guida che l’ANAC ha approvato con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, in questa sede ci occuperemo delle condizioni per la tutela del whistleblower e della tutela della riservatezza del segnalato.

Innanzitutto, per specifica disposizione normativa (comma 9, art. 54-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001), le tutele previste dall’art. 54-bis nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante prevista dall’art. 54-bis per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

L’Autorità ritiene, inoltre, che i cc.dd. malicious reports, cioè i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rilevare una notizia non vera, sono esclusi dal beneficio delle tutele previste dall’art. 54-bis.

Deve, inoltre, precisarsi che, qualora il whistleblower si sia rivolto, oltre che all’amministrazione o ad ANAC, anche all’autorità giudiziaria, laddove il procedimento penale che si è instaurato in seguito alla sua denuncia venga archiviato, egli conserva comunque le tutele previste dall’art. 54-bis. Ciò in quanto l’archiviazione non comporta alcun accertamento della responsabilità penale del whistleblower per i reati di cui al co. 9 dell’art. 54-bis.

Inoltre, con riferimento alla responsabilità civile di cui al co. 9 ultimo periodo, resta fermo che il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave. La sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non comporta il venir meno delle tutele di cui all’art 54-bis.

Per quanto concerne, infine, la tutela della riservatezza del segnalato, i dati relativi a quest’ultimo sono comunque tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali; tenuto conto della specificità del contesto lavorativo, il titolare del trattamento dovrà, in ogni caso, adottare cautele particolari al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l’esterno, ma anche all’interno degli uffici dell’amministrazione in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati, anche mediante una corretta configurazione dei sistemi di protocollo informatico.

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