Affidamento del servizio biblioteca comunale: non devono essere indicati i costi della manodopera

Il servizio biblioteca comunale è di natura intellettuale, con la conseguenza che non sussiste l’obbligo di indicare i costi della manodopera nel prezzo offerto: è quanto affermato dal TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 6 luglio 2021, n. 524, richiamando l’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), il quale espressamente esonera dall’obbligo di indicare, nell’offerta economica, detti costi nel caso (fra le altre ipotesi) dei servizi di natura intellettuale.

La qualificazione del servizio di biblioteca comunale quale servizio di natura intellettuale discende, in primo luogo, dal contenuto dell’Allegato 4 al D.M. n. 244 del 20/5/2019 e dalla norma tecnica riguardante la figura professionale del bibliotecario (UNI 11535:2014), secondo cui “La professione di bibliotecario è una professione intellettuale che viene esercitata a diversi livelli di complessità e in diversi contesti organizzativi, pubblici e privati: in ambito statale, di ente locale, di ente di ricerca e formazione, o in altri enti, organismi, associazioni”.

Nel richiamato Allegato 4 al D.M. n. 244/2019 si afferma, inoltre, che la professione del bibliotecario “È una professione di elevato contenuto intellettuale che richiede una formazione culturale, scientifica, metodologica, tecnica specifica, finalizzata alla selezione, alla raccolta e alla elaborazione di informazioni sul patrimonio librario e documentario su qualsiasi supporto, nonché l’elaborazione e la diffusione primaria delle informazioni connesse alle predette attività rivolte alla conoscenza e alla fruizione da parte del pubblico sia specialistico sia di più larga diffusione”.

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