Fondo indennità fine mandato: scorretto prevederlo solo nell’anno di scadenza

È scorretto l’operato del Comune che non accantona, anno per anno, il fondo relativo all’indennità di fine mandato del Sindaco ma lo prevede solo nell’esercizio relativo all’anno di scadenza del mandato stesso: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella delib. n. 89/2021/PRSP, depositata lo scorso 30 giugno.

Secondo i giudici, infatti, tale prassi risulta in contrasto con il principio contabile applicato dell’allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, che al punto 5.2, lett. i, dispone che “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato del…’. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.

Conseguentemente, la Corte ha inviato l’Ente ad adeguarsi al principio contabile sopra richiamato e ad accantonare annualmente la quota di tale indennità.

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