Avvenuta stipula dell’appalto: non è possibile la revoca dell’aggiudicazione ma solo il recesso

Come ribadito dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 31 luglio 2026, n. 926, una volta intervenuta la stipulazione del contratto per l’affidamento dell’appalto, l’amministrazione non può esercitare il potere di revoca dovendo operare con l’esercizio del diritto di recesso (in termini, cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 giugno 2024, n. 5171).

Laddove esercitata dopo la sottoscrizione del contratto, la revoca dell’aggiudicazione configura un’ipotesi di carenza di potere in concreto; la circostanza che il contratto non sia ancora stato concluso costituisce condizione per il legittimo esercizio del potere di revocare l’aggiudicazione (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 14 dicembre 2023, n. 912; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 20 marzo 2025, n. 555).

Nel caso specifico, i giudici latinensi hanno stigmatizzato l’operato del comune che aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva tre anni dopo la stipula del contratto.

 

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