L’accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal tesoriere dell’ente, oltre a costituire una illegittimità determinata dalla violazione dell’art. 209, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) e del paragrafo 4.2 dell’Allegato 4/2 del d.lgs. 118\2001, incide sulla liquidità disponibile dell’ente: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 92/2026/PRSE, depositata il 21 luglio (cfr., in termini, sez. reg. contr. Basilicata, delib. nn. 42/2026/PRSE; 91/2025/PRSE; 93/2025/PRSP; sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 112/2023/PRSP; sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 179/2019/PRSE).
In una tale situazione potrebbe accadere che, pur avendo l’ente disponibilità liquida presso conti correnti postali, sia utilizzata la cassa vincolata o si faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria, innescando un meccanismo di sofferenza e di gestione non virtuosa dell’ente.
Peraltro, il ricorso all’anticipazione di tesoreria, pur in presenza di liquidità presso conti correnti postali, genera il pagamento di interessi ingiustificati che potrebbero, dunque, essere forieri di danno erariale.





