Le previsioni di entrata devono essere attendibili e sostenute da analisi accurate e/o parametri oggettivi

Le previsioni di entrata devono essere attendibili e, quindi, devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162, comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 11/2026/PRSE, depositata il 3 febbraio 2026.

Infatti, in ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento (cfr. sez. reg. di contr. Calabria, deliberazioni nn. 36/2023/PRSP, 6/2022/PRSP, 111/2021/PRSP).

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il relativo inserimento

nel conto del bilancio avvenga con prudenza, considerando le possibili difficoltà di accertamento e, soprattutto, di riscossione cui l’Ente può andare incontro (cfr. sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 4/2024/PRSP).

I giudici hanno anche ricordato che, per inserire gli interventi per le opere pubbliche nel Programma triennale e, eventualmente, nell’elenco annuale, tali interventi devono rispondere a determinate condizioni elencate nel comma 8 dell’art. 3 del D.M. 14/2018, (ora riprese nell’art. 37 del Dlgs 36/2023 – Allegato 1.5, art. 3, comma 8), tra cui la previsione in bilancio della copertura finanziaria, e che si riportano di seguito:

“I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
  2. b) previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
  3. c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo;
  4. d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.”

Un forte scostamento tra le previsioni e gli accertamenti registrati soprattutto al Tit. IV delle entrate rileva che esso è indice di una non corretta programmazione e di un vulnus al principio dell’attendibilità del bilancio.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!