Pagamenti della P.A., contratti pubblici e ricorso a professionalità esterne: l’importanza della trasparenza

Le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’art. 117 c. 2, lett. m) della Costituzione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 11/2026/PRSE, depositata il 3 febbraio 2026.

La trasparenza, tra l’altro, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1 del d.lgs. n. 33/2013).

L’Ad. Plenaria del Consiglio di Stato, con sent. n. 10/2020, ha anche chiarito che “la trasparenza è forma di prevenzione della corruzione e strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla p.a. che concorre al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona … (omissis)”.

Proprio con riferimento al riavvicinamento dei cittadini alle PP.AA. e, di conseguenza, ad una rinnovata fiducia dei cittadini nei confronti dell’operato delle pubbliche amministrazioni, di particolare rilievo sono i dati sull’utilizzo delle risorse pubbliche, tra cui i pagamenti delle PP.AA., i contratti pubblici e il ricorso a consulenti e collaboratori. Specie gli operatori economici possono, dalla pubblicazione di tali dati, trarre elementi utili per verificare il livello di affidabilità degli enti, con conseguenti possibili effetti positivi, per gli enti virtuosi, in termini di attrattività del territorio sotto il profilo degli investimenti.

I giudici contabili lucani hanno anche evidenziato che specifiche responsabilità sulla corretta pubblicazione dei dati sono previste a carico del responsabile della pubblicazione (che può essere il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT – o il soggetto individuato nella sottosezione del PIAO sulla trasparenza) ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 33/2013 e che, comunque, il RPCT svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Inoltre, la violazione dell’art. 4 bis, sui pagamenti, e dell’art. 15, sui consulenti e collaboratori, del d.lgs. n. 33/2013 comporta specifiche sanzioni pecuniarie e disciplinari:

  • in caso di omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 4 bis c.2, si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione, “una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati”;
  • ai sensi dell’art.15, “in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
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