Perdita non ripianata ma portata a nuovo: necessario accantonare il fondo perdite partecipate

Come è noto, secondo l’art. 21, comma 1, del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP – d.lgs. n. 175/2016), “nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali …, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Conseguentemente, come affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 414/2025/PRSE, depositata il 5 dicembre 2025, l’accantonamento da parte del comune socio è dovuto per il solo fatto che la perdita non sia stata immediatamente ripianata dalla società partecipata ma portata a nuovo.

A mente dell’ultima parte del già citato comma 1 dell’art. 21, tale accantonamento deve permanere sino a che “l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione” ovvero “i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti”, a nulla rilevando la mera disponibilità di riserve utili ai fini del ripiano.

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