Il rapporto fra il giudizio civile e quello contabile è caratterizzato dai principi di autonomia e separatezza: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. terza giurisdizionale Appello, nella sent. n. 161/2024, a conferma di un noto orientamento (cfr., ex multis, sez. Appello Sicilia, sent. n. 40/2024, che richiama sez. II Appello, sent. n. 118/2007).
In questa prospettiva, l’eventuale decisione assunta in sede civile non spiega gli effetti vincolanti nel giudizio contabile, ma può comunque essere rimesso alla libera valutazione del giudice quanto in essa affermata.
La sentenza del giudice civile ha valore “documentale” nel giudizio contabile, non essendo i fatti di causa coperti dal suo giudicato; cionondimeno, come le altre prove, può essere assunta secondo la libera valutazione del giudice, come fondamento per la decisione contabile.
Ne consegue che, dinanzi al giudice contabile, non possono essere sollevati eventuali vizi in ordine al giudizio tenutosi innanzi al giudice ordinario.