Il principio di rotazione non si applica qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 29 maggio 2024, n. 848, a conferma di un noto orientamento (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 31 marzo 2023, n. 5555).
Nel caso specifico, la stazione appaltante aveva pubblicato un primo avviso di manifestazione di interesse a cui aveva risposto un solo operatore; successivamente, senza revocare il precedente, la stazione pubblicava un nuovo avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato, sempre per la stessa commessa e senza limitazioni alla partecipazione.
A tale secondo avviso partecipativa anche l’operatore economico che aveva risposto al primo; la stazione appaltante, però, comunicava all’operatore che, nei suoi confronti, sussisteva un veto derivante dal principio di rotazione, per cui, nonostante l’invito e la presentazione del preventivo per il primo avviso, non gli sarebbe stato affidato il servizio, né sarebbe stata invitato a presentare un preventivo per la prosecuzione della procedura con riferimento al secondo avviso.
I giudici, in applicazione dei principi prima indicati, hanno ritenuto illegittimo il comportamento della stazione appaltante, evidenziando che l’assenza di limiti alla partecipazione esclude l’operatività del principio di rotazione.