Ritardo approvazione rendiconto e trasmissione dati alla BDAP: il warning della Corte dei conti

Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce un sintomo di difficoltà dell’ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 40/2024/PRS, depositata lo scorso 11 aprile, confermando un noto orientamento (cfr. sez. reg. di contr. Abruzzo, delib. n. 99/2022/PRSE; sez. reg. contr. Campania, delib. n. 74/2020/PRSP).

I giudici hanno evidenziato che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni (cfr., ex multis, sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 24/2020/PRSE).

L’importanza del rispetto della tempistica stabilita dalla legge per l’approvazione del rendiconto è stata sottolineata anche dalla Sezione delle Autonomie con la delib. n. 9 /SEZAUT/2020/INPR secondo cui “la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l’intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l’approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell’ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell’esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione”.

L’approvazione tardiva del rendiconto, pertanto, costituisce un vulnus al corretto e regolare ciclo di bilancio, attesa la stretta correlazione tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell’esercizio precedente.

Quanto, poi, alla trasmissione dei dati alla BDAP, l’art. 13, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n.196 stabilisce che, per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria (BDAP), istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli inerenti alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della stessa legge.

Il predetto Ministero, con proprio Decreto in data 12 maggio 2016, ha previsto, agli artt. 1, 2 e 3, i seguenti atti da trasmettere tassativamente alla BDAP: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato, compresi tutti gli allegati e successive modifiche.

Ai successivi artt. 4 e 5, lo stesso Decreto Ministeriale precisa le modalità ed i tempi della trasmissione; in particolare il comma 1 dell’art. 4, lettera b) prevede, relativamente ai tempi, che la trasmissione debba essere effettuata, per i dati di cui all’art. 1 comma 1, lettera b), entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione a decorrere da quello relativo all’esercizio 2016.

Al riguardo, i giudici hanno evidenziato come la tempestiva trasmissione dei dati alla BDAP sia fondamentale non solo per garantire un efficace controllo dell’andamento della finanza pubblica, ma anche per dare attuazione al federalismo fiscale, evitando al contempo le sanzioni previste, sottospecie di divieto temporaneo delle assunzioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016”.

D’altra parte, la trasmissione dei dati alla BDAP è “funzionale a tutte le attività di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato” (Sez. Aut., delib. n. 10/2018/INPR).

 

 

 

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