La quantificazione della giacenza vincolata deve essere compiuta annualmente

La vigente normativa in materia di utilizzo per cassa di risorse vincolate (artt. 180 e 195 TUEL e § 10 dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011), nel prevedere deroghe al vincolo di destinazione, pone puntuali limiti quantitativi e procedimentali nonché stringenti obblighi inerenti alla registrazione contabile, anche a carico del tesoriere, delle operazioni di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate.

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 17/2024/PRSE, depositata lo scorso 15 febbraio, la corretta apposizione dei vincoli di cassa riveste un’importanza fondamentale ai fini della corretta quantificazione del fondo cassa finale e, di conseguenza, della genuina determinazione del risultato di amministrazione (art. 186 del TUEL) (Corte conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 94/2020/REF; sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 109/2023/PRSP), nonché al rispetto dei limiti formali e sostanziali cui il legislatore assoggetta la movimentazione e l’utilizzo degli incassi vincolati (cfr. artt. 180, comma 3, lett. d], 185, comma 2, lett. i] e 195 TUEL e § 10.2 dell’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), affinché questi non vengano utilizzati per finalità diverse da quelle consentite (cfr. Corte conti, Sez. Aut., delib. n. 31/2015/INPR; sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, del. nn. 108/2020/PRSP e 157/2020/PRSE).

Secondo i giudici, anche se il § 10.6 dell’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 impone, formalmente, che solo all’1.1.2015 il responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata,  questa operazione va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulterebbe alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 del TUEL (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Calabria, delib. n. 113/2021/PRSP; sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 109/2023/PRSP).

Per completezza, ricordiamo che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono previsti a carico anche dell’istituto tesoriere (art. 209, comma 3-bis, TUEL).

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