Ove il bando o il disciplinare di gara contenga una clausola che commini l’esclusione a fronte della mancata presentazione di un documento, la commissione non ha alcuna discrezionalità di valutazione della rilevanza o meno del documento stesso e della omessa sua produzione, dovendo senz’altro pronunciare l’estromissione dalla gara del concorrente che non abbia presentato il documento richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis, che non può essere affatto disapplicata dalla commissione: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. IV, nella sent. 19 aprile 2024, n. 2622.
I giudici hanno stigmatizzato l’operato della commissione che, in una gara riguardante la fornitura di autobus, nonostante l’espressa previsione di allegazione a pena di esclusione del documento riguardante la “Struttura tecnica (organizzazione, logistica, sedi) che si farà carico dell’esecuzione delle prestazioni da effettuare in corso di garanzia e della fornitura dei ricambi”, non aveva contestato al partecipante detta mancata allegazione nell’offerta e non ne aveva disposto l’esclusione.
Da tempo la giurisprudenza predica il tratteggiato principio, avendo sancito che “In presenza di un’espressa prescrizione, contenuta nella lex specialis di gara e posta a pena di esclusione, di allegare all’offerta economica copia del documento di identità dei sottoscrittori, è legittima l’esclusione pronunciata per mancata presentazione della copia del documento di identità; e ciò anche se le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori siano state prodotte nella diversa busta A contenente la documentazione amministrativa, stante il chiaro ed inequivoco disposto della lex specialis , che la stazione appaltante è tenuta ad applicare senza alcuna possibilità sia di valutare discrezionalmente la rilevanza dell’adempimento, sia di richiedere l’integrazione documentale” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 26 giugno 2012, n. 3769).