Tardiva approvazione del rendiconto: il warning della Corte dei conti

Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce un sintomo di difficoltà dell’ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Basilicata, nella delib. n. 7/2024/PRSE, pubblicata lo scorso 6 febbraio.

Detto documento rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni (cfr., ex multis, sez. reg. di contr. per il Veneto, delib. n. 24/2020/PRSE).

L’importanza del rispetto della tempistica stabilita dalla legge per l’approvazione del rendiconto è stata sottolineata anche dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9 /SEZAUT/2020/INPR, secondo cui “la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l’intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l’approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell’ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell’esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione”.

L’approvazione tardiva del rendiconto, pertanto, costituisce un vulnus al corretto e regolare ciclo di bilancio, attesa la stretta correlazione tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell’esercizio precedente.

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