Appalti: nullo il contratto di avvalimento eccessivamente generico

Come evidenziato dalla giurisprudenza in più occasioni (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 febbraio 2023, n. 1781), ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), il contratto di avvalimento avvalimento operativo richiede un oggetto specifico e un contenuto articolato, al fine di mostrare la concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e partitamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto, che l’ausiliaria pone a disposizione del concorrente.

In applicazione di tale principio evincibile dalla disposizione richiamata, il TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, nella sent. 30 gennaio 2024, n. 27, ha affermato che devono considerarsi nulli i contratti di avvalimento eccessivamente generici, laddove non specificanti le risorse indispensabili per integrare il requisito mancante della capacità tecnica e professionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 dicembre 2022, n. 10604; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sent. 5 ottobre 2023, n. 547; TAR Marche, sez. I, sent. 5 maggio 2023, n. 276; TAR Sicilia, Catania, sez. I, nella sent. 18 maggio 2022, n. 1364).

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