Il rifiuto di stipulare il contratto a seguito di aggiudicazione di gara pubblica costituisce un fatto che può giustificare la revoca dell’aggiudicazione: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. V, nella sent. 19 gennaio 2024, n. 928 (in termini, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 agosto 2019, n. 5780).
Nel caso specifico, l’aggiudicatario aveva manifestato a più riprese la volontà di addivenire alla stipula con condizioni contrattuali diverse da quelle previste nei documenti di gara: posto che, in generale, l’esercizio del potere di revoca non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 febbraio 2022, n. 833), i giudici romani hanno condiviso la decisione della stazione appaltante che aveva evidenziato il mantenimento dell’originario quadro contrattuale e non accoglibile la pretesa dell’aggiudicatario di stipulare un contratto diverso rispetto a quello scaturito dalla procedura ad evidenza pubblica.