La fattispecie di fondo rischi a zero è da considerarsi come momento di sicura fragilità della tenuta del bilancio, per l’eventualità di possibili contenziosi, anche potenziali, laddove vi sia la carenza della ricognizione da parte dell’ente e del monitoraggio dell’organo di revisione, sul quale incombe l’onere di attestarne la congruità: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 5/2024/VSG, pubblicata lo scorso 29 gennaio.
Nell’occasione i giudici hanno rimarcato l’importanza del processo di costante ricognizione e aggiornamento del contenzioso in essere o potenziale e delle verifiche sulla congruità dei relativi accantonamenti a bilancio, allo scopo di:
- non fare trovare l’ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie;
- preservare gli equilibri di bilancio.
Tale attività richiederà, quindi, uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.
La Corte ha esortato l’Ente a un puntuale adempimento degli obblighi in merito, rammentando, in via generale, la specifica responsabilità che grava sugli organi dell’ente e sull’organo di revisione, in termini di puntuale e analitica vigilanza sulle casistiche di contenzioso pendente, così come sulla corretta quantificazione degli accantonamenti relativi; inoltre, ha provveduto a richiamare specificamente l’organo di revisione alla verifica degli obblighi di accantonamento di cui è chiamato ad attestare la congruità, nonché, in ogni caso e anche a prescindere dalla eventuale assenza del fondo rischi, sulla esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione che esclude, l’utilizzo della modalità di controllo a campione.