Mancata conciliazione crediti/debiti fra Comune e partecipate: le indicazioni della Corte dei conti

La lunga assenza del responsabile del servizio finanziario non può giustificare la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 77/2023/PRSP, depositata lo scorso 18 maggio.

I giudici hanno ricordato che l’art. 11, comma 6, lett. j, del Decreto Legislativo n. 118/2011 stabilisce che eventuali discordanze devono essere motivate e in tal caso l’ente assume, senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Al fine di evitare che sia minato l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, oltre che quello del singolo ente territoriale che vi partecipa, la Sezione evidenzia che è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci dovendo la dimensione finanziaria essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di “regole di bilancio numeriche” solide, specifiche e coerenti con il settore allargato, previste quali requisiti dei quadri di bilancio degli Stati membri dalla direttiva europea 2011/85/UE dell’8 novembre 2011, attuata dall’Italia con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 54.

La Corte ha, pertanto, esortato l’ente affinché, nel settore della finanza pubblica allargata, le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici siano rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (Corte Costituzionale, sent. n. 252/2015, punto 3.3 del Considerato in diritto) sottolineandosi, a tal fine, l’importanza oltre che della riconciliazione delle reciproche partite creditorie e debitorie dell’ente e dei propri organismi partecipati anche della doppia asseverazione delle stesse da parte dei rispettivi organi di revisione, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità dei dati.

Come, infatti, affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delib. n. 2/SEZAUT/2016/QMIG), “l’asseverazione da parte dell’organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale segnala tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, D Lgs. n. 118/2011)”.

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