Obblighi EE.LL. sulla trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: il warning dell’ANAC

Con un comunicato dello scorso 22 febbraio (https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-22-febbraio-2023), l’ANAC ha richiamato l’attenzione anche degli enti locali al rispetto delle previsioni contenute nel Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, concernente il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2022) ed entrato in vigore in data 31 dicembre 2022.

Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il legislatore ha, infatti, disposto la pubblicazione senza indugio dei seguenti atti sul sito istituzionale dell’ente affidante, con contestuale trasmissione all’ANAC:

  • la deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, comma 5);
  • la relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale (art. 14, comma 3);
  • la deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, comma 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;
  • contratto di servizio sottoscritto dalle parti (art. 31, comma 2);
  • la relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, comma 2).

L’Autorità provvederà alla pubblicazione dei documenti ricevuti sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL” (https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica).

Inoltre, per quanto concerne l’affidamento in house, l’ANAC ha ricordato che l’art. 17, comma 3, del predetto decreto prevede che “il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell’ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35”.

Pertanto, fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata da ANAC, non decorre il termine previsto dal citato art. 17 e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio.

Il comunicato dell’Autorità è rivolto anche agli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini (di cui all’art. 3-bis del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148) e le forme associative tra enti locali previste dall’ordinamento.

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