Il nuovo processo tributario: le prove ed il rinvio pregiudiziale

Continuando nell’analisi del nuovo processo tributario come disciplinato dalla Legge 13 agosto 2022, n. 130, analizziamo brevemente le novità in materia di prove e di rinvio pregiudiziale.

Per quanto concerne le prime, è possibile che la Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, ammetta la prova testimoniale scritta.

Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Ancora, sempre in materia di prova, è previsto che l’amministrazione provi in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato ed il giudice dovrà fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annullare l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Infine, viene introdotto il nuovo art. 363-bis c.p.c., rubricato “Rinvio pregiudiziale”, il quale dispone che il giudice di merito possa disporre, con ordinanza e sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

  • la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
  • la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
  • la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l’ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti alla Corte di giustizia tributaria per la ripresa del procedimento.

 

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!