Il procedimento di responsabilità erariale è autonomo rispetto a quello penale

Deve escludersi la violazione del principio “ne bis in idem” se il procedimento di responsabilità erariale del dipendente pubblico segue quello di responsabilità penale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, nella sent. n. 254/2022, depositata lo scorso 9 novembre.

La motivazione di tale affermazione si basa sulla circostanza che la sanzione comminata dal giudice contabile per responsabilità erariale non ha natura penale bensì risarcitoria.

Ed infatti, come evidenziato in passato dalla giurisprudenza (ex multis, sez. I App., sentt. n. 80/2015 e n. 22/2021; sez. II App., sent. n. 670/2018; sez. III App., sent. n. 547/2017), riprendendo il costante orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ex multis, SS.UU., sentt. n. 8927/2014 e n. 14632/2015), deve essere affermata la reciproca autonomia tra la sfera della giurisdizione contabile e quella penale (e, in generale, di ogni altro plesso giurisdizionale), sul presupposto che, per quanto i procedimenti possano essere accomunati da situazioni fattuali anche totalmente coincidenti, sono comunque diversi i beni della vita che si possono far valere e di cui se ne chiede tutela nell’una piuttosto che nell’altra giurisdizione.

La concomitanza di più procedimenti innanzi a giudici diversi costituisce evenienza del tutto fisiologica, stante l’autonomia, la differenza ontologica e quella effettuale che caratterizzano le diverse azioni. La giurisdizione della Corte dei conti, quindi, non è preclusa né dal contemporaneo svolgimento di paralleli procedimenti, né dal fatto che sui medesimi fatti sia già intervenuta altra pronuncia.

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