Le novità del processo tributario di interesse per i Comuni: le spese di lite

Come anticipato ieri nella nostra precedente news informativa, la recente legge 31 agosto 2022, n. 130, ha introdotto numerose novità nell’ambito del processo tributario, in attuazione degli impegni che il nostro Paese ha assunto con il PNRR.

In questa occasione ci occuperemo degli aspetti relativi alle spese di lite.

La prima novità, che è entrata in vigore lo scorso 16 settembre, riguarda la regolazione delle spese di lite in caso di proposta di conciliazione: il Legislatore (cfr. art. 15, comma 2-octies, del Decreto Legislativo n. 546/1992) ha previsto che, qualora una delle parti abbia formulato o accettato una proposta conciliativa (formulata, ad esempio, dal giudice), non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio, maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta effettuata; se è intervenuta conciliazione, le spese si intendono compensate, salvo diverso accordo fra le parti.

La seconda novità riguarda l’art. 17-bis del Decreto Legislativo n. 546/1992, il cui nuovo comma 9-bis prevede, che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale “responsabilità amministrativa del funzionario” che ha “immotivatamente” rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

Considerato che, per le controversie oggetto di reclamo/mediazione, l’art. 15, comma 2-septies, del Decreto Legislativo n. 546/1992 già disponeva che le spese di giudizio fossero maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento e poste a carico della parte soccombente (e, quindi, dell’ente locale che abbia rigettato la proposta di reclamo/mediazione): perciò, la reale novità è la previsione di una responsabilità amministrativa del funzionario che ha rigettato “immotivatamente” il reclamo.

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