Appalti: niente esclusione automatica per violazioni degli obblighi previdenziali non definitivamente accertate

Come è noto, l’art. 80, comma 4, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) individua, quale causa escludente, quella delle gravi violazioni “definitivamente accertate” rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali.

Intervenendo sulla questione, il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 18 luglio 2022, n. 6131, ha ribadito che non può ritenersi definitivamente accertata una violazione contestata all’operatore e da questi impugnata dinanzi al giudice competente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 marzo 2022, n. 1633; sez. VI, sent. 16 dicembre 2021, nn. 8079-8081; sez. IV, sent. 9 dicembre 2020, n. 7789); ed infatti, le violazioni definitivamente accertate sono quelle contenute in “sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione” (art. 80, comma 4, del Codice).

Alla luce di ciò, nessun automatismo espulsivo può discendere da una irregolarità contributiva non definitivamente accertata; conseguentemente, i giudici hanno ritenuto corretta la decisione della stazione appaltante di non procedere all’esclusione del concorrente, considerato, peraltro, che il DURC presentato era comunque regolare.

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