Legittimo l’accesso agli atti interruttivi della prescrizione relativi al procedimento di riscossione coattiva

È illegittimo il diniego all’accesso a “tutti gli altri atti interruttivi della prescrizione relativi al procedimento di riscossione coattiva avviato”, pronunciato dall’Agenzia delle Riscossione, secondo cui si tratterebbe di una inammissibile forma di controllo generalizzato dell’operato della P.A.: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 15 luglio 2022, n. 4803.

Secondo i giudici, in capo all’interessato sussiste un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tali documenti, la cui conoscenza gli è evidentemente utile per poter attivare la tutela giudiziale dei propri diritti con riferimento alle pretese creditorie avanzate nei suoi confronti.

Né l’istanza di accesso può considerarsi preordinata ad un controllo generalizzato, dato che si riferisce alla posizione di un singolo contribuente e a ben precise categorie di atti; né può essere considerata generica, considerato che l’interessato richiede l’accesso proprio per aver conoscenza dell’esistenza e del contenuto degli eventuali atti interruttivi richiesti, individuando il tipo di atto richiesto e specificando le cartelle di pagamento di interesse; né è stato richiesto all’ADER di elaborare o processare i dati e le informazioni in suo possesso, ma solo di ottenere copia degli atti già formati ed in possesso dell’amministrazione.

Conseguentemente, il TAR ha ordinato all’Agenzia di cercare gli atti richiesti e, ove esistenti, di rilasciarne copia all’interessato; qualora gli atti richiesti non esistano, l’Agenzia deve rilasciare al richiedente un’attestazione espressa di tale circostanza.

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