La differenza tra riformulazione e rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Con la recente delib. n. 122/2022/PRSP, depositata lo scorso 18 luglio, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Sicilia, ha ricordato la differenza tra riformulazione e rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e ss. del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000):

  • con il termine ‘riformulazione’ deve intendersi una nuova edizione del piano
    di riequilibrio;
  • diversamente, la ‘rimodulazione’ consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di
    parametri in modo coordinato e graduale).

Sul punto vanno richiamate le deliberazioni della Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017 ove si chiarisce che la distinzione tra “rimodulazione” e “riformulazione” del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l’approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine
di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d’istruttoria ed il piano oggetto di
decisione (Corte dei conti, Sez. Aut., delib. 26 aprile 2018, n. 5/SEZAUT/2018/INPR).

 

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