Revisore che non accetta il compenso proposto: legittimo individuare nuovo candidato

Non può considerarsi avvenuta alcuna accettazione dell’incarico nel caso in cui il revisore rifiuta il compenso proposto dal Consiglio, con la conseguenza che è legittimo il comportamento dell’ente che provvede a scorrere l’elenco dei potenziali candidati per individuare un nuovo soggetto a cui affidare l’incarico: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 3 marzo 2022, n. 390.

Nel caso specifico il professionista sosteneva di aver accettato la nomina e di aver solo rifiutato il compenso, al fine di aprire una fase di negoziazione con il Consiglio comunale, organo a cui spetta fissarne l’importo; a tal fine, aveva cancellato la parte precompilata in cui doveva essere resa la dichiarazione di essere a conoscenza dei compensi che gli sarebbero stati corrisposti, indicando la normativa in base alla quale, a proprio giudizio, il compenso da corrispondere avrebbe dovuto essere di importo maggiore. Il Sindaco, prendendo atto della mancata accettazione del compenso proposto, ed osservando che il Comune non avrebbe avuto la possibilità di sostenere una spesa pari a più del doppio di quella corrisposta al collegio uscente, aveva proceduto con lo scorrimento dell’elenco dei nominativi estratti come riserva, i quali hanno accettato l’incarico e il compenso preposti.

I giudici hanno ricordato che, in base all’art. 1326 cod. civ., espressione di un principio applicabile a tutte le tipologie di accordi, non è corretto l’assunto secondo cui ci sarebbe stata l’accettazione: come è noto infatti, un accordo si conclude solamente nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, con la conseguenza che un’accettazione non conforme alla proposta, come è avvenuto nel caso in esame, costituisce in realtà una nuova proposta. Posto che l’ente non ha inteso modificare l’importo originario del compenso, deve prendersi atto che il comportamento del revisore è qualificabile come mancata accettazione della proposta, con la conseguenza che nulla può essere obiettato all’ente che, preso atto di ciò, ha provveduto allo scorrimento dell’elenco per individuare un nuovo soggetto a formulare la proposta.

 

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