Le risorse per solidarietà alimentare non possono utilizzarsi per coprire i costi della mensa scolastica

Le risorse derivanti dai trasferimenti statali previsti per l’anno 2020 al fine di dare attuazione a misure di solidarietà alimentare a favore dei soggetti colpiti dalle conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica non possono essere destinate alla copertura dei costi di gestione del servizio mensa scolastica: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Campania, nella delib. n. 9/2022/PAR, depositata lo scorso 28 febbraio.

Secondo i giudici contabili, infatti, trattandosi di trasferimenti erogati a favore dell’Ente per una specifica destinazione (ossia, l’adozione di misure di sostegno alimentare di cui all’OCDPC n. 658 del 2020 per contrastare le difficoltà economiche connesse all’emergenza epidemiologica), qualora tali somme non siano state impegnate entro il 31 dicembre 2020, esse costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione.

L’ente è tenuto ad assicurare a regime la sostenibilità dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, ivi compreso il servizio di mensa scolastica, e la loro compatibilità con la tutela degli equilibri di bilancio, nell’ambito delle sue scelte discrezionali e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari vigenti, determinare l’entità dei costi del servizio mensa scolastica da coprire mediante il contributo dei fruitori e i casi di erogazione gratuita, garantendo che tale scelta sia compatibile con la tutela degli equilibri economico-finanziari.

 

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