Legittima la sostituzione del commissario collocato a riposo per pensionamento

Nel caso di rinnovo della procedura di gara a seguito di annullamento giurisdizionale, è legittima la sostituzione del commissario di gara collocato a riposo per pensionamento: è quanto affermato dal TAR Toscana, sez. III, nella sent. 28 gennaio 2022, n. 111, trattandosi di una parziale modifica della commissione necessaria per far fronte alla sopravvenuta indisponibilità di uno dei commissari, per ragioni di tipo organizzativo indipendenti dalla sua volontà.

Secondo i giudici, la disposizione contenuta nell’art. 77, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), che dispone l’immodificabilità della commissione in caso di rinnovo della proceduta di gara, non può ritenersi espressione di un divieto assoluto di immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto, ma essa – piuttosto – “risolve, alla luce del principio di economicità e di efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, il problema della possibilità per la commissione giudicatrice di una procedura di gara conclusasi con l’aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale (ovvero in cui vi sia stato annullamento dell’esclusione di taluno concorrenti), e che, dunque, abbia già espresso la propria valutazione sulle offerte dei candidati, di poter procedere essa stessa al rinnovo degli atti di gara ovvero – è questo l’aspetto critico che il legislatore ha inteso dirimere – ripetere il suo giudizio sulle offerte in gara” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 dicembre 2020, n. 8299).

I principi sopra evidenziati possono ritenersi salvaguardati e perseguiti anche nel caso in cui si proceda alla sostituzione di un membro della originaria commissione per indisponibilità sopravvenuta, come nel caso del pensionamento o della morte.

 

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