Il RUP deve essere un dipendente della P.A. che bandisce la gara

Come è noto, l’art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) stabilisce in modo chiaro ed inequivoco che “…il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio…”.

Pertanto, come ricordato recentemente dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 18 gennaio 2022, n. 46, la regola generale dispone che il R.U.P. sia un dipendente della medesima amministrazione che bandisce la gara o, nel caso in cui la gara sia bandita da una centrale di committenza, per conto della quale la gara viene svolta.

L’unica eccezione è prevista dal comma 11 del medesimo art. 31, il quale prevede che, nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.

Dalla regola generale prima indicata, consegue che, se per una qualsiasi ragione il rapporto di impiego fra il soggetto designato quale R.U.P. e l’amministrazione si interrompe, la stazione appaltante è legittimata a sostituire il responsabile unico del procedimento.

 

 

 

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