Il Sindaco è responsabile per l’indebito riconoscimento dell’indennità di risultato

L’indebita corresponsione dell’indennità di risultato a dipendenti, titolari di posizione organizzativa, genera responsabilità erariale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. d’appello per la Regione Sicilia, con la sent. n. 138/2021, depositata lo scorso 25 agosto.

Nel caso specifico era accaduto che, nonostante l’OIV avesse espressamente comunicato l’impossibilità di poter presentare all’amministrazione comunale la relazione contenente la valutazione della performance organizzativa dell’intero ente e delle sue articolazioni, in quanto non erano state trasmesse le relazioni dei responsabili di settore relative sia alla pianificazione degli obiettivi sia ai risultati finali, il Sindaco aveva disposto comunque di conferire ai titolari di posizioni organizzative, per così dire “a pioggia”, la retribuzione  di risultato, pur se in misura minima.

Secondo i giudici, tale decisione deve considerarsi “del tutto arbitraria e irragionevole” e connotata da colpa grave, tenuto conto che la disciplina normativa relativa ai presupposti dell’attribuzione della retribuzione di risultato e alle modalità procedimentali di detta attribuzione è estremamente chiara ed era palese, nel caso specifico, vista l’assenza della relazione dell’OIV, l’inesistenza di tali presupposti.

 

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