Il responsabile dell’ufficio finanziario risponde del ritardato pagamento del contributo di bonifica

Il responsabile dell’ufficio finanziario risponde del ritardato pagamento del contributo di bonifica dovuto dall’ente e del conseguente maggior esborso, in termini di interessi e spese: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale Veneto, nella sent. n. 204/2021, pubblicata lo scorso 16 agosto.

Secondo i giudici, la responsabilità non può che essere ascrivibile al responsabile del servizio finanziario il quale, in ragione del ruolo svolto, avrebbe dovuto curare i tempestivi pagamenti degli obblighi tributari e fiscali del Comune (fra i quali rientra il pagamento dei contributi di bonifica), con la dovuta diligenza che era lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri e specifici del settore di cui aveva la responsabilità.

Il danno patrimoniale consiste nel maggior esborso del Comune per il pagamento degli oneri e degli interessi moratori sui contributi consortili versati tardivamente; tale danno sarebbe stato sicuramente evitato se il responsabile, com’era suo obbligo di servizio inerente al rapporto che lo legava all’Amministrazione, si fosse attivato per provvedere al tempestivo pagamento dei contributi di bonifica dovuti dall’Ente.

La condotta tenuta dal suddetto responsabile non può che essere qualificata in termini colpa grave, essendosi concretizzata nella violazione dei propri doveri di servizio, posta in essere con negligenza e trascuratezza ed in violazione dell’obbligo di provvedere all’adempimento delle proprie funzioni con la corretta applicazione dei procedimenti contabili, come disciplinati dal TUEL e dal Regolamento di contabilità del Comune. Il mancato rispetto delle scadenze previste dalla legge è, infatti, evidente sintomo di grave negligenza nell’espletamento delle proprie funzioni, a maggior ragione se l’omissione è posta in essere, come nel caso di specie, da soggetto titolare di posizione organizzativa del Settore finanziario e ragioneria, in ragione della quale, per di più, percepiva un’indennità da contratto proprio in ragione della responsabilità assunta.

Le maggiori somme pagate dal Comune non sono state determinate da fatti non preventivabili, bensì sono state conseguenza dei mancati tempestivi pagamenti degli avvisi del Consorzio e delle cartelle successivamente emesse; l’aggravio di interessi moratori e altri oneri costitutiva, in un rapporto di causa-effetto, un evento prevedibile ed evitabile.

 

 

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