I consiglieri comunali hanno diritto di accesso anche ai procedimenti pendenti

Come è noto, il diritto di accesso dei consiglieri comunali ha ampia estensione, maggiore dell’accesso agli atti amministrativi ex Legge n. 241/1990, come desumibile dalla lettura dell’art. 43, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici dell’amministrazione presso cui esercita il proprio mandato politico-amministrativo e dai suoi enti strumentali “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato” (v. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2089/2021).

Da ciò si desume che, come affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 5 agosto 2021, n. 1890, la mera pendenza dei procedimenti in corso (nel caso specifico, si trattava di istanze per il rilascio di un permesso di costruire) non giustifica ex se il diniego di immediata esibizione dei documenti e l’eventuale sussistenza di un interesse pubblico ritenuto ostativo all’accoglimento integrale della domanda di accesso impone un’adeguata motivazione, espressione del necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti.

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