Ente in dissesto: possibile l’ottemperanza per la ricostruzione di carriera del dipendente

Sebbene non possa essere disposta l’ottemperanza al pagamento di una somma nel caso di ente in dissesto, è invece possibile l’ottemperanza al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal dipendente e alla ricostruzione della carriera: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent 12 luglio 2021, n. 1427.

Ed infatti, l’art. 248, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.

Il divieto all’ottemperanza, perciò, vale per il pagamento di somme dovute dall’ente in dissesto ma non per altre attività, quali quella oggetto della sentenza segnalata, riguardanti operazioni di carattere giuridico-amministrativo-contabile o, come affermato dal medesimo TAR Calabria, con la sent. 5 maggio 2021, n. 914, dinanzi alla condanna alla realizzazione di opere materiali (nel caso specifico, installazione di pannelli fonoassorbenti).

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