L’importanza della corretta apposizione dei vincoli alle entrate

Sebbene la mancata valorizzazione della cassa vincolata non rappresenta una criticità qualora l’Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12 di ciascun anno considerato, in termini generali è fondamentale, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 137/2021/PRSE, depositata lo scorso 28 maggio.

L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedimentali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR).

Inoltre, si rammenta che l’art. 180 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”; allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.

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