Trasmissioni BDAP nei termini per evitare la sospensione dei trasferimenti ministeriali

Tra gli adempimenti fondamentali che gli enti locali devono effettuare nei termini di legge rientra la trasmissione dei dati alla BDAP, il cui inadempimento prevede una specifica conseguenza negativa: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 118/2021/PRSE, depositata lo scorso 6 maggio.

In particolare, i giudici hanno ricordato che le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 903, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) all’art. 161 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), relativo alle certificazioni finanziarie e all’invio di dati contabili, hanno stabilito una forma di sanzione per l’inadempimento: ed infatti, il comma 4 del citato art. 161, prevede che “Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”.

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